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Le sanzioni amministrative tributarie in vigore dal 2016

Con il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158 il Governo ha proceduto all’attuazione di una delle deleghe previste dalla legge 11 marzo 2014, n. 23, intervenendo in materia di sanzioni sia penali cheamministrative. Sulle sanzioni amministrative, la legge n. 23/2014 aveva previsto la revisione del regime delladichiarazione infedele e delsistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto delprincipio di proporzionalità, le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti; la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità. Con la circolare n. 2 dell’11 gennaio 2016, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro analizza le novità in materia di sanzioni amministrative contenute al titolo II del decreto, dopo aver già affrontato le modifiche intervenute per le sanzioni penali con la circolare n. 23 del 26 ottobre 2015. Il decreto legislativo n. 158/2015 aveva inizialmente previsto l’entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2017, ma la legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016), all’art. 1, comma 133, ha anticipato l’applicabilità già dal 1° gennaio 2016. Inoltre, la medesima legge n. 208 del 2016 ha previsto novità finalizzate a contrastare l’evasione fiscale in materia di locazioni immobiliari. Ricordiamo a tal fine che, in virtù del principio del favor rei, la nuova disciplina si applica anche per le condotte precedenti ove più favorevole.

Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo Nel complesso è stato realizzato un apprezzabile sforzo di ristrutturazione del sistema sanzionatorio amministrativo. Risultano condivisibili, ad avviso della Fondazione Studi, gli interventi che riequilibrano la sproporzione esistente tra la misura della pena afflittiva e la gravità della violazione. Per violazioni ritenute di bassa pericolosità, la sanzione è stata graduata al ribasso, viceversa per le violazioni ritenute particolarmente gravi è stata prevista la possibilità di applicare una maggiorazione alla sanzione.

Modifiche ai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471 e n. 472 Gli artt. 15 e 16 del decreto in commento introducono modifiche letterali con impatto sostanziale alle previsioni normative contenute nei decreti n. 471 e n. 472 del 1997.


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